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Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui rifiuti, OPSR)
del 4 dicembre 2015 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 4Piano di gestione dei rifiuti
1 I Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti per il proprio territorio. Il piano include in particolare:
a.
le misure per prevenire la formazione di rifiuti;
b.
le misure per riciclare i rifiuti;
c.
il fabbisogno in termini di impianti per lo smaltimento di rifiuti urbani e altri rifiuti il cui smaltimento compete ai Cantoni;
d.
il fabbisogno in termini di volume da adibire a discarica e le ubicazioni delle discariche (piano di gestione delle discariche);
le misure per utilizzare il contenuto energetico dei rifiuti derivante dal loro trattamento termico.
2 I Cantoni collaborano tra loro per allestire il piano di gestione dei rifiuti, in particolare per gli ambiti di cui al capoverso 1 lettere c–f, definendo, se necessario, regioni di pianificazione che si estendono al di là dei propri confini territoriali.10
3 Ogni cinque anni i Cantoni verificano e, se necessario, aggiornano il proprio piano di gestione dei rifiuti.
4 I Cantoni trasmettono all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) il piano di gestione dei rifiuti e le rielaborazioni integrali dello stesso.
9 Introdotta dal n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161).