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Art. 15 Rifiuti contenenti fosforo
1 Il fosforo contenuto nelle acque di scarico comunali, nei fanghi di depurazione provenienti dagli impianti centrali di depurazione delle acque di scarico o dalle ceneri risultanti dal trattamento termico di tali fanghi di depurazione dev’essere recuperato e riciclato. 2 Il fosforo presente nelle farine animali e ossee dev’essere riciclato, sempre che tali farine non siano impiegate come alimenti per animali. 3 Nel processo di recupero del fosforo dai rifiuti di cui al capoverso 1 o 2 le sostanze nocive contenute in detti rifiuti devono essere eliminate utilizzando le più recenti tecnologie. Se il fosforo recuperato è impiegato per la produzione di un concime devono essere soddisfatti i requisiti di cui all’allegato 2.6 numero 2.2.4 ORRPChim17.18 18 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4205). |