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Art. 19 Materiale di scavo e di sgombero
1 Il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 1 (materiale di scavo e di sgombero non inquinato) dev’essere riciclato nella misura più completa possibile e nel modo seguente:
2 Il materiale di scavo e di sgombero che risponde ai requisiti di cui all’allegato 3 numero 2 dev’essere riciclato nella misura più completa possibile e nel modo seguente:21
3 Non è ammesso riciclare il materiale di scavo e di sgombero che non soddisfa i requisiti di cui all'allegato 3 numero 2. Fanno eccezione il riciclaggio nei cementifici di cui all’allegato 4 numero 1 e il riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero che soddisfa i requisiti di cui all’allegato 5 numero 2.3:25
21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). 26 Correzione del 19 lug. 2016 (RU 2016 2629). |