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Art. 25a Rifiuti di mercurio 30
1 I rifiuti di mercurio di cui all’articolo 3 lettera fbis numeri 1 e 2 devono essere smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica. 2 I rifiuti di mercurio di cui all’articolo 3 lettera fbis numero 3 devono essere trattati e depositati in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica. 30 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963). |