Art. 27 Esercizio
1 I detentori di impianti per i rifiuti devono: - a.
- garantire l’esercizio degli impianti in modo tale che questi abbiano meno effetti dannosi o molesti possibili sull’ambiente;
- b.
- controllare i rifiuti al momento della ricezione e garantire che negli impianti vengano smaltiti soltanto rifiuti autorizzati;
- c.
- smaltire in modo rispettoso dell’ambiente i residui provenienti dagli impianti;
- d.
- garantire che, in sede di smaltimento, il contenuto energetico dei rifiuti venga sfruttato il più possibile;
- e.31
- tenere un elenco delle quantità di rifiuti prese in consegna in base alle categorie riportate nell’allegato 1, indicandone l’origine, nonché dei residui e delle emissioni provenienti dagli impianti, e fornire ogni anno tale elenco all’autorità; ne sono esclusi i depositi intermedi di cui agli articoli 29 e 30;
- f.
- garantire che essi e il loro personale possiedano le conoscenze necessarie all’esercizio corretto degli impianti e fornire all’autorità, su sua richiesta, i corrispondenti certificati di formazione e formazione continua;
- g.
- a intervalli regolari, controllare gli impianti, farvi eseguire i lavori di manutenzione necessari e verificare in particolare, attraverso misurazioni delle emissioni, se vengono rispettati i requisiti della legislazione sulla protezione dell’ambiente e delle acque;
- h.
- nel caso di impianti mobili, garantire che vengano trattati soltanto i rifiuti prodotti nel luogo in cui è utilizzato l’impianto.
2 I detentori di impianti per i rifiuti nei quali vengono smaltite ogni anno più di 100 t di rifiuti devono allestire un regolamento operativo in cui sono concretizzati in particolare i requisiti che deve soddisfare l’esercizio degli impianti. Il regolamento è sottoposto per parere all’autorità. 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801).
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