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Art. 30 Esercizio e garanzia finanziaria 33
1 I rifiuti possono essere depositati in depositi intermedi per cinque anni al massimo. Alla scadenza di questo termine l’autorità può prolungare una volta il deposito intermedio per altri cinque anni al massimo se si produce la prova che, durante il periodo precedente non è stata trovata una possibilità di smaltimento idonea. 2 Presso le discariche dei tipi C-E e presso gli impianti per il trattamento termico possono essere depositati in depositi intermedi i rifiuti fermentescibili o putrescibili pressati in balle.34 3 L’autorità cantonale può esigere dai detentori di un deposito intermedio una garanzia finanziaria sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa a garanzia delle spese in caso di danni.35 4...36 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). 36 Abrogato dal n. I dell’O del 12 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). |