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Art. 37 Grandezza minima
1 Le discariche devono avere un volume utile di almeno:
2 Se le discariche contengono più compartimenti, per la grandezza complessiva della discarica fa stato il tipo di compartimento con il maggiore volume utile minimo. 3 Previa approvazione dell’UFAM, le autorità cantonali possono autorizzare la realizzazione di discariche con un volume inferiore se opportuno in considerazione delle condizioni geografiche. |