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Art. 44 Competenze della Confederazione e dei Cantoni
1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione. 2 Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in questo contesto anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono fatte salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto. |