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Art. 52a Cenere di legno 50
Ceneri e polveri dei filtri derivanti dal trattamento termico di legna che secondo l’allegato 5 numero 31 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 198551 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt) non è considerata legna da ardere possono essere depositate presso discariche di tipo D ed E (all. 5 n. 4.1 e 5.1) fino al 31 dicembre 2025. 50 Introdotto dal n. I dell’O del 21 set. 2018 (RU 2018 3515). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161). |