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Art. 9 Divieto di mischiare 14
I rifiuti non possono essere mischiati con altri rifiuti o con sostanze additive se l’operazione serve essenzialmente a diminuire mediante diluizione il tenore in sostanze nocive o in sostanze estranee nei rifiuti e adempiere così prescrizioni sulla consegna, sul riciclaggio o sul deposito. 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161). |