|
Art. 34 Esercizio
1 Negli impianti di compostaggio e di fermentazione che prendono in consegna ogni anno più di 100 t di rifiuti possono essere decomposti o fatti fermentare soltanto i rifiuti biogeni che, in ragione delle loro caratteristiche e soprattutto del loro tenore di sostanze nutritive e sostanze nocive, possono essere sottoposti al trattamento in questione e si prestano a essere riciclati come concime ai sensi dell’articolo 5 dell’ordinanza del 10 gennaio 200142 sui concimi (OCon). Non devono soddisfare il requisito dell’idoneità al riciclaggio come concime i rifiuti destinati alla cofermentazione in impianti di depurazione delle acque di scarico. 2 I rifiuti biogeni imballati possono essere decomposti o fatti fermentare negli impianti di compostaggio e di fermentazione di cui al capoverso 1, al di fuori di impianti di depurazione delle acque di scarico, se l’imballaggio:
3 Per il resto si applicano le prescrizioni dell’OCon e della ORRPChim43 concernenti il compost e il digestato. 42 [RU 2001 522; 2003 940all. n. 3, 4793I 7, 4923; 2005 2695II 18; 2007 6295; 2008 4377all. 5 n. 12; 2010 2631all. n. 3; 2011 2403, 2699all. 8 n. II 3; 2013 3971; 2015 1903all. 6 n. 7; 2016 277all. n. 8; 2018 4205; 2020 5125all.n. 4; 2021 686; 2022 265all.n. 2. RU 2023 711]. Vedi ora l’O 1° nov. 2023 (RS 916.171). |