|
Art. 14a Rifiuti di legno 16
1 I rifiuti di legno che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 7 numero 1 possono essere impiegati per essere riciclati nei materiali legnosi. 2 I rifiuti di legno che soddisfano i requisiti di cui all’allegato 7 numero 2 possono essere valorizzati termicamente negli impianti a combustione alimentati con legname di scarto. 16 Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022778). |