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Art. 20 Rifiuti minerali provenienti dalla demolizione di opere di costruzione
1 L’asfalto di demolizione con un tenore di idrocarburi aromatici policiclici (PAH) fino a 250 mg al kg, il materiale proveniente dal rifacimento delle strade, il materiale di demolizione non separato e i cocci di mattoni devono essere riciclati, nella misura più completa possibile, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione. 2 L’asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg non dev’essere sottoposto a riciclaggio. 3 Il calcestruzzo di demolizione dev’essere riciclato, nella misura più completa possibile, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione oppure come materiale da costruzione nelle discariche. |
