|
Art. 29 Costruzione 31
1 La costruzione di depositi intermedi è consentita soltanto se sono rispettati i requisiti in materia di legislazione sulla protezione dell’ambiente e in particolare sulla protezione delle acque. 2 Presso le discariche i materiali che si trovano nel deposito intermedio devono soddisfare i requisiti del rispettivo tipo di discarica. 3 Il deposito intermedio di rifiuti deve essere effettuato separatamente dai rifiuti depositati. 31 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). |