Art. 3 Definizioni
Nella presente ordinanza s’intende per: - a.3
- rifiuti urbani:
- 1.
- i rifiuti che provengono dalle economie domestiche,
- 2.
- i rifiuti che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative,
- 3.
- i rifiuti che provengono dalle amministrazioni pubbliche aventi una composizione analoga a quelli delle economie domestiche in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative;
- b.
- impresa: un’entità giuridica dotata di un proprio numero d’identificazione d’impresa oppure un gruppo di tali entità aventi un sistema di smaltimento dei rifiuti organizzato in comune;
- c.
- rifiuti speciali: i rifiuti designati come tali nell’elenco dei rifiuti emanato secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 22 giugno 20054 sul traffico di rifiuti (OTRif);
- d.
- rifiuti biogeni: i rifiuti di origine vegetale, animale o microbica;
- e.
- rifiuti edili: i rifiuti risultanti da lavori di costruzione, ristrutturazione o demolizionedi impianti fissi;
- f.
- materiale di scavo e di sgombero: il materiale scavato o sgomberato durante lavori di costruzione, fatta eccezione per quello asportato dallo strato superiore e da quello inferiore del suolo;
- fbis.5
- rifiuti di mercurio:
- 1.
- rifiuti che contengono mercurio o composti di mercurio,
- 2.
- il mercurio o i composti di mercurio provenienti dal trattamento dei rifiuti di cui al numero 1, eccettuato il mercurio la cui esportazione è stata autorizzata secondo l’allegato 1.7 numeri 2.2.4 o 4.2 dell’ordinanza del 18 maggio 20056 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim),
- 3.
- mercurio o composti di mercurio non più richiesti in processi industriali;
- g.
- impianti per i rifiuti: gli impianti nei quali i rifiuti vengono trattati, riciclati e depositati in modo definitivo o temporaneo, fatta eccezione per i siti di estrazione di materiali nei quali viene riciclato materiale di scavo e di sgombero;
- h.7
- ...
- i.
- impianti di compostaggio: gli impianti nei quali i rifiuti biogeni vengono decomposti mediante insufflazione d’aria;
- j.8
- impianti di fermentazione:gli impianti nei quali i rifiuti biogeni sono sottoposti a un procedimento di decomposizione anaerobica;
- k.
- discariche:gli impianti per i rifiuti nei quali questi ultimi vengono depositati in modo controllato;
- l.
- trattamento termico: il trattamento di rifiuti a una temperatura così elevata che le sostanze dannose per l’ambiente vengono distrutte o legate chimicamente o fisicamente attraverso la mineralizzazione;
- m.
- stato della tecnica: l’attuale stato d’avanzamento di procedure, installazioni e modalità d’esercizio che:
- 1.
- è stato sperimentato con successo su attività o impianti comparabili in Svizzera o all’estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività, e
- 2.
- un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può sostenere sotto il profilo economico.
3 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). 4 RS814.610 5 Introdotta aalla cifra II n. 1 dell’O del 25 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5963). 6 RS 814.81 7 Abrogata dalla cifra I dell’O del 12 feb. 2020, con effetto dal 1° apr. 2020 (RU 2020 801). 8 Correzione del 19 lug. 2016 (RU 2016 2629).
BGE
148 II 387 (1C_177/2021) from 10. März 2022
Regeste: Art. 30e, 58 USG; Art. 26, 27 BV; Enteignung für eine Deponie. Verhältnis von Art. 58 Abs. 1 USG zum kantonalen Enteignungsrecht (E. 3.1). Bedürfnisklausel bei der Bewilligungspflicht für Deponien gemäss Art. 30e Abs. 2 USG (E. 3.2.3). Art. 58 Abs. 1 USG gewährt das Enteignungsrecht für alle Deponien, die den Anforderungen der Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (VVEA) entsprechen, bei ausgewiesenem Bedarf an der Deponie im Einzelfall (E. 3.2.5).
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