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Art. 40 Autorizzazione d’esercizio
1 L’autorità cantonale rilascia un’autorizzazione per l’esercizio di una discarica o di un compartimento se:
2 L’autorità cantonale verifica che le disposizioni di cui al capoverso 1 lettera a siano rispettate basandosi sulla documentazione fornita dal richiedente e controllando in loco le opere di costruzione relative alla discarica. 3 L’autorità cantonale stabilisce nell’autorizzazione d’esercizio:
4 L’autorità cantonale limita la durata dell’autorizzazione d’esercizio a cinque anni al massimo. |