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Art. 46 Aiuto all’esecuzione dell’UFAM
L’UFAM elabora un aiuto all’esecuzione ai fini dell’attuazione della presente ordinanza e, in particolare, sullo stato della tecnica in materia di smaltimento di rifiuti. In tale contesto, collabora con gli uffici federali e i Cantoni interessati nonché le organizzazioni dell’economia interessate. |