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Art. 15b Prova del recupero del fosforo 21
1 Chi fornisce rifiuti contenenti fosforo deve fornire all’autorità cantonale la prova che la quantità di fosforo prescritta è recuperata. 2 Se è fornita la prova che la quantità di fosforo prescritta è recuperata da acque di scarico, dai fanghi di depurazione o dalle ceneri dei fanghi di depurazione, la quantità eccedente di fanghi di depurazione dalla quale non sarà recuperato il fosforo può essere riciclata in via prioritaria dal punto di vista materiale-energetico e in seguito esclusivamente dal punto di vista energetico. 3 Se le capacità di trattamento per il recupero del fosforo in Svizzera non sono sufficienti per fornire la prova di cui ai capoversi 1 e 2, i fornitori di rifiuti forniscono alle autorità cantonali la prova della capacità di trattamento insufficiente. In questi casi, l’autorità esecutiva può autorizzare in via prioritaria il riciclaggio materiale combinato con quello energetico e secondariamente il solo riciclaggio energetico di fanghi di depurazione o di farine animali e ossee. 21 Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025745). |
