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Art. 20 Rifiuti minerali provenienti dalla demolizione di opere di costruzione
1 L’asfalto di demolizione con un tenore di PAH fino a 250 mg al kg, il calcestruzzo di demolizione, il materiale proveniente dal rifacimento delle strade, il materiale di demolizione non separato, il materiale di scavo dei binari e i cocci di mattoni devono essere riciclati, nella misura più completa possibile, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione.31 2 L’asfalto di demolizione con un tenore di PAH superiore a 250 mg al kg non dev’essere sottoposto a riciclaggio. 3 ...32 31 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). 32 Abrogato dalla cifra I dell’O del 25 giu. 2025, con effetto dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). |
