|
|
|
Art. 24 Riciclaggio di rifiuti nella fabbricazione di cemento e calcestruzzo
1 I rifiuti possono essere impiegati come materie prime, come sostanze di correzione della farina cruda, come combustibili oppure come costituenti secondari o aggiunte minerali nella fabbricazione di cemento e calcestruzzo, se soddisfano i requisiti di cui all’allegato 4. Non è tuttavia ammesso impiegare come materie prime o combustibili rifiuti urbani misti o rifiuti urbani misti raccolti e separati a posteriori. I residui della separazione risultanti dal trattamento dei rifiuti urbani raccolti separatamente e che non possono essere riciclati come materiale, possono essere utilizzati come combustibile per la produzione di cemento e di calcestruzzo.35 2 Le polveri provenienti dai filtri per la ventilazione di impianti per la fabbricazione di clinker di cemento devono essere riciclate come costituenti secondari nella macinazione di clinker di cemento o come aggiunte minerali nella fabbricazione di cemento. In tale contesto, il tenore di metalli pesanti del cemento prodotto non può superare i valori limite riportati nell’allegato 4 numero 3. 2. 35 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). |
