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Art. 4 Piano di gestione dei rifiuti
1 I Cantoni allestiscono un piano di gestione dei rifiuti per il proprio territorio. Il piano include in particolare:
2 I Cantoni collaborano tra loro per allestire il piano di gestione dei rifiuti, in particolare per gli ambiti di cui al capoverso 1 lettere c–g, definendo, se necessario, regioni di pianificazione che si estendono al di là dei propri confini territoriali.12 3 Ogni cinque anni i Cantoni verificano e, se necessario, aggiornano il proprio piano di gestione dei rifiuti. 4 I Cantoni trasmettono all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) il piano di gestione dei rifiuti e le rielaborazioni integrali dello stesso. 10 Introdotta dalla cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161). 11 Introdotta dalla cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). 12 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). |
