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Art. 6 Resoconto
1 A scadenza annuale i Cantoni allestiscono elenchi pubblici contenenti le indicazioni seguenti e li sottopongono all’UFAM:
2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può aggiornare le categorie di rifiuti di cui all’allegato 1 in conformità con lo stato degli sviluppi in ambito tecnico. 3 Su richiesta, i Cantoni presentano all’UFAM un rapporto sull’esercizio e sulla situazione delle discariche che si trovano sul loro territorio.15 Il rapporto contiene in particolare le informazioni seguenti:
13 Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 23 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 161). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. 14 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 giu. 2025, in vigore dal 1° ago. 2025 (RU 2025 453). 15 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° nov. 2018 (RU 2018 3515). |
