Art. 11 Approvazione
1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni-cazioni (DATEC), sentiti il Cantone e i Cantoni limitrofi, propone al Consiglio federale di approvare il piano direttore cantonale e i suoi adattamenti o di ordinare la procedura di conciliazione (art. 12 LPT).10 2 Gli adattamenti incontestati sono approvati dal DATEC11. 3 Se il contenuto del piano direttore è aggiornato secondo le sue istruzioni basta una comunicazione immediata all’ARE. 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909). 11 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |