Art. 20 Conciliazione
1 Prima dell’adozione della concezione o del piano settoriale da parte del Consiglio federale i Cantoni ottengono la possibilità di rilevare contraddizioni in relazione alla pianificazione direttrice cantonale. 2 Se non è possibile eliminare siffatte contraddizioni, può essere richiesta la procedura di conciliazione prima dell’approvazione della concezione o del piano settoriale. 3 Le disposizioni relative alla procedura di conciliazione nell’ambito dei piani direttori cantonali (art. 7 cpv. 2 e 12 LPT nonché art. 13 della presente ordinanza) sono applicabili per analogia. La procedura va ultimata il più rapidamente possibile. |