Art. 30 Garanzia delle superfici per l’avvicendamento delle colture
1 I Cantoni badano che le superfici per l’avvicendamento delle colture siano attribuite alle zone agricole; essi indicano le misure necessarie a tale scopo nei loro piani direttori. 1bis Le superfici per l’avvicendamento delle colture possono essere azzonate soltanto se:
2 I Cantoni garantiscono che la quota dell’estensione totale minima delle superfici per l’avvicendamento delle colture attribuita loro (art. 29) sia assicurata costantemente.16 Nella misura in cui tale quota non possa essere garantita fuori delle zone edificabili, essi designano zone di pianificazione (art. 27 LPT) per territori non urbanizzati situati in zone edificabili. 3 Onde garantire superfici per l’avvicendamento delle colture in zone edificabili, il Consiglio federale può fissare zone d’utilizzazione transitorie (art. 37 LPT). 4 I Cantoni seguono le modifiche della situazione, dell’estensione e della qualità delle superfici per l’avvicendamento delle colture; essi comunicano le modifiche all’ARE almeno ogni quattro anni (art. 9 cpv. 1). 15 Introdotto dal n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909). 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909). |