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Art. 34 Conformità alla zona agricola di edifici ed impianti in generale (art. 16 a cpv. 1–3 LPT)
1 Sono conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti se sono necessari alla coltivazione dipendente dal suolo o all’ampliamento interno oppure – nei territori giusta l’articolo 16a capoverso 3 LPT – a una coltivazione che va al di là di un ampliamento interno, e se sono utilizzati per:
2 Sono inoltre conformi alla zona agricola gli edifici e gli impianti destinati alla preparazione, all’immagazzinamento o alla vendita di prodotti agricoli o orticoli se:
3 Sono infine conformi alla zona agricola gli edifici destinati al fabbisogno abitativo indispensabile per la gestione della relativa azienda agricola compreso quello della generazione che si ritira dalla vita attiva. 4 L’autorizzazione va rilasciata soltanto se:
5 Gli edifici e gli impianti per l’agricoltura esercitata a titolo ricreativo non sono considerati conformi alla zona agricola. |