Art. 34b Edifici e impianti per la tenuta e l’utilizzazione di cavalli (art. 16abis LPT) 30
1 Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 199131 sul diritto fondiario rurale (LDFR). 2 Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un’adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall’azienda e pascoli per la tenuta di cavalli. 3 Il parco realizzato per l’uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l’articolo 2 capoverso 3 lettera f dell’ordinanza del 23 aprile 200832 sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni:
4 Gli spiazzi per l’utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre:
5 Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell’utilizzazione di cavalli. 6 Per il resto, vanno adempiute le condizioni di cui all’articolo 34. 30 Introdotto dal n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909). 32 RS 455.1 |