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Art. 48 Compiti e competenze dell’ARE
1 L’ARE si pronuncia sui progetti d’incidenza territoriale della Confederazione. 2 Esso elabora fondamenti per la coordinazione delle attività d’incidenza territoriale della Confederazione, per la collaborazione con i Cantoni e per il promovimento della pianificazione del territorio nei Cantoni. 3 Esso dirige l’organo di coordinamento interno all’amministrazione istituito dal Consiglio federale. 4 Esso è autorizzato, nell’ambito della pianificazione territoriale, a presentare ricorso secondo le disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.70 70 Nuovo testo giusta il n. II 57 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). |