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Art. 13 Istanza di conciliazione
1 Il Cantone, i Cantoni limitrofi e i servizi federali possono ognora chiedere al DATEC di esperire la procedura di conciliazione (art. 7 cpv. 2 e art. 12 LPT). 2 Il DATEC inoltra l’istanza al Consiglio federale indicando chi dovrebbe partecipare alla procedura e le modalità d’attuazione. 3 Ove non si giunga a un’intesa, il DATEC sottopone al Consiglio federale una proposta di decisione (art. 12 cpv. 3 LPT). |