|
Art. 21 Adozione
1 Il Consiglio federale adotta le concezioni e i piani settoriali nonché i loro adattamenti su proposta del Dipartimento competente in materia. 2 Nell’ambito del suo apprezzamento in materia di pianificazione, il Consiglio federale garantisce segnatamente che:
3 Esso approva i pertinenti adattamenti dei piani direttori cantonali, se possibile, contemporaneamente all’adozione della concezione o del piano settoriale. 4 Il Dipartimento competente può adottare gli adattamenti dei piani settoriali in vigore se tali adattamenti non sono né fonte di nuovi conflitti né hanno ripercussioni rilevanti sul territorio e l’ambiente.13 13 Introdotto dal n. II 1 dell’O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2009 3507). |