Art. 30a
1 La superficie massima di zone edificabili richiesta per abitante e per addetto in equivalente a tempo pieno che un Cantone può far computare in sede di valutazione delle proprie zone per l’abitazione, delle zone miste e di quelle centrali secondo l’articolo 15 capoversi 1 e 2 LPT deve corrispondere al valore calcolato per i Comuni del Cantone. Se il valore relativo a un Comune è più alto di quello raggiunto dalla metà delle unità territoriali comparabili, può essere computato soltanto il valore più basso. 2 La delimitazione di nuove zone per il lavoro presuppone che il Cantone introduca un sistema di gestione di queste zone atto a garantire che, globalmente, vengano utilizzate con misura. 3 Il DATEC è competente per l’elaborazione, in collaborazione con i Cantoni, delle direttive tecniche di cui all’articolo 15 capoverso 5 LPT. |