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Art. 32 Misure dei Cantoni 19
1 L’autorità cantonale si assicura che l’ente pubblico adempia i compiti d’urbanizzazione che gli competono e, all’occorrenza, suddivida l’urbanizzazione in più fasi. 2 All’interno del Cantone nel suo complesso non possono essere urbanizzate più zone edificabili di quelle necessarie in base alle previsioni di crescita per i 15 anni successivi secondo lo scenario «medio» dell’UST concernente l’evoluzione demografica. 3 Nei casi in cui le zone edificabili non siano urbanizzate dall’ente pubblico entro il termine previsto dal programma di urbanizzazione, l’autorità cantonale esamina se i piani di utilizzazione debbano essere adeguati 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909). |