Art.32a Impianti solari non soggetti ad autorizzazione
1 Un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto (art. 18a cpv. 1 LPT), se:21
1bis Un impianto solare è sufficientemente adattato anche a un tetto piano, se anziché rispettare le condizioni di cui al capoverso 1:
2 Concrete prescrizioni edilizie fondate sul diritto cantonale sono applicabili se sono proporzionali a giustificate esigenze di protezione e se non limitano lo sfruttamento dell’energia solare in misura superiore a quanto previsto al capoverso 1. 3 I progetti esenti dall’obbligo di autorizzazione devono essere annunciati, prima che inizino i lavori, all’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione edilizia o a un’altra autorità competente secondo il diritto cantonale. Il diritto cantonale fissa il termine per l’annuncio nonché i piani e la documentazione da allegare. 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022357). 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022357). 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022357). 24 Introdotto dal n. I dell’O del 3 giu. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022357). |