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Art. 34a Edifici e impianti necessari alla produzione di energia a partire dalla biomassa (art. 16a
cpv. 1bis LPT) 32 1 Sono ammessi edifici e impianti necessari per:
1bis Sono inoltre ammessi edifici e impianti necessari per la produzione di calore a partire da biomassa legnosa e la distribuzione di detto calore, se:
2 I sostrati trattati devono provenire per oltre la metà della loro massa dall’azienda di ubicazione o da aziende agricole che si trovano di regola a una distanza di 15 km. Questa parte deve corrispondere ad almeno il 10 per cento del contenuto energetico di tutti i sostrati trattati. Le fonti dei sostrati restanti devono trovarsi di norma entro una distanza di 50 km. In via eccezionale possono essere autorizzate distanze più lunghe. 3 L’intero impianto dev’essere subordinato all’azienda agricola e contribuire all’uso efficiente delle energie rinnovabili. 4 Vanno adempiuti i requisiti di cui all’articolo 34 capoverso 4. 32 Introdotto dal n. I dell’O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3641). 33 Abrogata dal n. I dell’O del 10 ott. 2012, con effetto dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). 34 Introdotta dal n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). |