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Art. 39 Edifici in comprensori con insediamenti sparsi ed edifici tipici del paesaggio
1 In comprensori con abitati tradizionalmente sparsi, designati nel piano direttore cantonale, e nei quali l’insediamento duraturo dev’essere rafforzato in vista dello sviluppo auspicabile del territorio, i Cantoni possono autorizzare, siccome d’ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT):
2 I Cantoni possono autorizzare, siccome d’ubicazione vincolata, la modifica dell’utilizzazione di edifici esistenti, protetti perché elementi tipici del paesaggio, se:
3 Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati.42 4 Le autorizzazioni di cui al capoverso 2 decadono se non sussiste più il carattere degno di protezione dell’edificio o del paesaggio circostante, sempre che ciò rientri nell’ambito di responsabilità del proprietario fondiario.43 5 In caso di modifiche illegali nei paesaggi di cui al capoverso 2, un’autorità cantonale provvede affinché sia disposto ed eseguito il ripristino della situazione conforme al diritto.44 42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). 43 Introdotto dall’art. 7 dell’O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l’art. 12 n. 1 dell’O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669). 44 Introdotto dall’art. 7 dell’O del 22 ago. 2012 sulle abitazioni secondarie (RU 2012 4583). Nuovo testo giusta l’art. 12 n. 1 dell’O del 4 dic. 2015 sulle abitazioni secondarie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5669). |