Art. 42b Tenuta di animali a scopo di hobby (art. 24e LPT) 5859
1 La tenuta di animali a scopo di hobby è considerata un ampliamento dell’utilizzazione a scopo abitativo dell’abitazione situata nelle vicinanze. 2 Essa è computata nelle possibilità di ampliamento dell’edificio abitativo secondo l’articolo 42 capoverso 3.60 3 Possono essere tenuti soltanto tanti animali quanti gli abitanti degli edifici situati nelle vicinanze sono in grado di accudire personalmente.61 4 Se il diritto federale fissa esigenze supplementari rispetto a quelle definite dalla legislazione sulla protezione degli animali per una tenuta rispettosa degli animali, le installazioni all’interno degli edifici devono soddisfare queste esigenze. Fa eccezione la stabulazione in gruppo di cavalli secondo l’allegato 6 lettera A numero 2.1 lettera a dell’ordinanza del 23 ottobre 201362 sui pagamenti diretti.63 5 Per impianti esterni si intendono gli impianti, privi di tettoie e di pareti, necessari a un’adeguata tenuta degli animali, segnatamente le aree di uscita con qualsiasi tempo, i depositi del letame o i recinti. Sono invece esclusi in particolare:
6 L’area di uscita con qualsiasi tempo può essere distaccata dalla scuderia soltanto se sussistono ragioni imperative. La superficie ammessa è retta dall’articolo 34b capoverso 3 lettera b.65 7 L’autorizzazione viene a cadere se le condizioni di autorizzazione secondo l’articolo 24e LPT non sono più adempiute. L’autorità competente lo stabilisce mediante decisione.66 58 Introdotto dal n. I dell’O del 4 lug. 2007, in vigore dal 1° set. 2007 (RU 2007 3641). 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909). 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 ott. 2012, in vigore dal 1° nov. 2012 (RU 2012 5537). 61 Introdotto dal n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909). 63 Introdotto dal n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909). 64 Introdotto dal n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909). 65 Introdotto dal n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909). 66 Introdotto dal n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909). |