Art. 44
1 Nel caso di autorizzazioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili l’autorità cantonale competente fa menzionare nel registro fondiario, sul fondo interessato:
2 Se necessario, essa fa menzionare altre restrizioni del diritto di proprietà, segnatamente restrizioni d’utilizzazione e della facoltà di disporre nonché condizioni e oneri. 3 L’Ufficio del registro fondiario cancella d’ufficio la menzione se il terreno è inserito in una zona edificabile con decisione cresciuta in giudicato. Negli altri casi l’Ufficio del registro fondiario può cancellare la menzione soltanto se l’autorità competente ha deciso che le condizioni per la menzione sono scadute. |