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Art. 46 Comunicazioni dei Cantoni 73
1 I Cantoni notificano all’ARE le decisioni concernenti l’approvazione dei piani d’utilizzazione secondo l’articolo 26 LPTe le decisioni di ricorso delle istanze inferiori che riguardano:
2 In determinati Cantoni l’ARE può richiedere la notifica di decisioni riguardanti ambiti specifici. 3 I Cantoni notificano all’Ufficio federale dell’agricoltura le decisioni concernenti l’approvazione dei piani d’utilizzazione secondo l’articolo 26 LPT e le decisioni di ricorso delle istanze inferiori che riguardano modifiche dei piani d’utilizzazione, ove le superfici per l’avvicendamento delle colture siano ridotte in misura superiore a tre ettari.74 73 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909). 74 Introdotto dal n. III dell’O del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3909). |