Art. 49 Coordinazione della procedura
L’obbligo di coordinazione della procedura da parte dell’autorità cantonale a cui compete decidere sui progetti edilizi fuori della zona edificabile (art. 25 cpv. 2 LPT) si applica per analogia in conformità dell’articolo 4a dell’ordinanza del 4 ottobre 199377 sul diritto fondiario rurale, se non è possibile escludere che sia necessaria l’autorizzazione di una eccezione ai divieti di divisione materiale e di frazionamento giusta l’articolo 60 della legge federale del 4 ottobre 199178 sul diritto fondiario rurale o se occorre emanare una decisione d’accertamento secondo cui il fondo in questione non soggiace al campo d’applicazione della legge federale sul diritto fondiario rurale. |