Art.52a Disposizioni transitorie della modifica del 2 aprile 2014 82
1 Se al momento dell’entrata in vigore della modifica del 2 aprile 2014 è pendente un ricorso contro la decisione dell’autorità cantonale secondo l’articolo 26 LPT concernente l’approvazione di un azzonamento, l’articolo 38a capoverso 2 LPT non si applica all’azzonamento quando il ricorso non porta né ad un riesame né ad una correzione materiale parziale della decisione di approvazione oppure se è stato intentato in modo temerario. 2 Durante il periodo transitorio di cui all’articolo 38a capoverso 2 LPT possono essere approvati azzonamenti soltanto se:
3 Nei Cantoni che hanno delegato completamente ai Comuni la competenza di stabilire le zone di pianificazione (art. 27 LPT), tale competenza spetta anche al governo cantonale fino all’approvazione dell’adattamento del piano direttore secondo l’articolo 38a capoverso 2 LPT. 4 La competenza per la soppressione e la proroga delle zone di pianificazione già stabilite secondo il capoverso 3 continua a spettare al governo cantonale anche dopo l’approvazione dell’adattamento del piano direttore. 5 Alla scadenza del termine fissato, i Cantoni designati secondo l’articolo 38a capoverso 5 secondo periodo LPT figureranno in un allegato alla presente ordinanza. 6 Finché il piano direttore, inclusi gli oggetti designati secondo l’articolo 32b lettera f, non è stato approvato dalla Confederazione, ma al massimo per cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica, il governo cantonale può stabilire provvisoriamente con decisione semplice l’elenco dei monumenti culturali di importanza cantonale. 82 Introdotto dal n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909). |