Art. 9 Collaborazione
1 Ogni quattro anni almeno, i Cantoni informano l’ARE sullo stato della pianificazione direttrice, sulla sua attuazione e sulle modifiche importanti dei fondamenti.7 2 Se intendono adattare o rielaborare i loro piani direttori (art. 9 cpv. 2 e 3 LPT), i Cantoni lo comunicano all’ARE8. 3 L’ARE consiglia e assiste i Cantoni nell’allestimento e adattamento dei loro piani direttori; fornisce le informazioni necessarie e stabilisce i contatti tra i servizi federali e i Cantoni. 4 Esso può concludere in nome della Confederazione convenzioni amministrative con i Cantoni al fine di disciplinare la collaborazione. 7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909). 8 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. |