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Art. 19a Coinvolgimento dell’Assemblea federale 13
1 Se nell’ambito di un progetto della parte concettuale o della parte programmatica di un piano settoriale è avviata una procedura di audizione ai sensi dell’articolo 19, il Consiglio federale trasmette contemporaneamente questo progetto all’Assemblea federale per sottoporlo eventualmente a consultazione. 2 Se la commissione competente richiede tale consultazione, il Consiglio federale le trasmette il rapporto sugli esiti della procedura di audizione. Contemporaneamente invita la commissione a trasmettergli il suo parere entro tre mesi. 3 Nella sua decisione sulla parte concettuale o sulla parte programmatica del piano settoriale, il Consiglio federale tiene conto del parere della commissione. Se si discosta dalle proposte della commissione, la informa in merito e motiva le divergenze. 13 Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 659). |
