Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
|
Art. 27 Valori di massima fissati dalla Confederazione
1 Il DATEC, in accordo con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, fissa, sotto forma di valori di massima, l’estensione totale minima delle superfici per l’avvicendamento delle colture e la relativa ripartizione fra i Cantoni; la decisione è pubblicata nel Foglio federale.15 2 L’Ufficio federale dell’agricoltura informa i Cantoni in merito alle indagini e alle pianificazioni che servono da fondamento per i valori di massima. 15 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 apr. 2014, in vigore dal 1° mag. 2014 (RU 2014909). |