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Ordinanza sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
(Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubb)
del 7 ottobre 2015 (Stato 1° gennaio 2018)
Art. 24Menzione delle leggi federali urgenti adottate
1 Le leggi federali urgenti adottate sono pubblicate nel FF soltanto con il titolo, il rimando alla RU e l’eventuale indicazione del termine di referendum.
2 La menzione nel FF appare contemporaneamente alla pubblicazione del testo di legge nella RU.