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Ordinanza sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
(Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubb)
del 7 ottobre 2015 (Stato 1° gennaio 2018)
Art. 35Pubblicazioni periodiche
1 La versione stampata è pubblicata secondo una frequenza stabilita dalla CaF in funzione della domanda. La frequenza minima è:
a.
per la RU e il FF: una volta al mese;
b.
per i complementi alla RS e l’indice analitico relativo al FF: quattro volte all’anno;
c.
per l’indice sistematico: una volta all’anno.
2 Le edizioni stampate della RU e del FF sono ottenibili in abbonamento.
3 L’edizione stampata della RS è ottenibile come raccolta integrale o per singole parti. Gli abbonati ricevono anche i complementi.