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Ordinanza
sulle raccolte del diritto federale
e sul Foglio federale

(Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubb)

del 7 ottobre 2015 (Stato 1° gennaio 2018)

Art. 37 Quantità minima di esemplari stampati

Del­la RU e del FF, ma non dei te­sti in es­si pub­bli­ca­ti me­dian­te ri­man­do, so­no pro­dot­ti al­me­no tre esem­pla­ri stam­pa­ti. La CaF as­si­cu­ra che sia­no con­ser­va­ti in al­me­no tre edi­fi­ci di­ver­si.