Ordinanza
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Art. 49 Oneri per lo sfruttamento di dati
1 Per lo sfruttamento di dati secondo l’articolo 48 si applicano le seguenti disposizioni:
2 Chi ha ottenuto dati secondo l’articolo 48 può diffonderli o renderli accessibili contro rimunerazione soltanto in forma elaborata. 3 In caso di inosservanza degli oneri, la CaF può rifiutare ulteriori forniture di dati. |
