Ordinanza
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Art. 11 Inosservanza del termine
1 Se l’autorità competente fornisce alla CaF gli atti normativi da pubblicare con un ritardo tale che il termine di cui all’articolo 7 capoverso 1 LPubb non può essere osservato, la CaF le chiede senza indugio di differire la data dell’entrata in vigore. 2 Se respinge la richiesta, l’autorità competente espone le ragioni del ritardo nella fornitura:
3 Se la data dell’entrata in vigore non è differita, gli atti normativi creano obblighi giuridicamente vincolanti al più presto il giorno successivo a quello della pubblicazione nella RU. |
