Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
(Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubb)
del 7 ottobre 2015 (Stato 1° luglio 2022)
Art. 14Modalità
1 Le pubblicazioni mediante rimando secondo l’articolo 5 capoverso 1 LPubb figurano nella RU in una pagina distinta.
2 Le pubblicazioni mediante rimando secondo l’articolo 5 capoverso 2 LPubb figurano nel corpo del testo o nelle note a piè di pagina.
3 L’ente presso cui possono essere ottenuti i testi di cui all’articolo 5 capoverso 2 LPubb è indicato con i seguenti elementi:
a.
l’indirizzo Internet dove il testo può essere consultato o ottenuto;
b.
l’autorità competente oppure, se del caso, altri servizi dove il testo può essere consultato gratuitamente;
c.
l’indirizzo postale dove il testo può essere ottenuto, se il servizio in questione non dispone di un indirizzo Internet.
4 I testi pubblicati mediante rimando possono eccezionalmente essere pubblicati in linea in un luogo diverso dalla piattaforma di pubblicazione se per motivi tecnici non si prestano alla pubblicazione su tale piattaforma.12
12 Introdotto dal n. I dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 692).