Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordinanza
sulle raccolte del diritto federale
e sul Foglio federale

(Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubb)

del 7 ottobre 2015 (Stato 1° luglio 2022)

Art. 18 Contenuto

La pub­bli­ca­zio­ne straor­di­na­ria ri­pro­du­ce il te­sto in­te­gral­men­te o ne dà il con­te­nu­to es­sen­zia­le.